Art. 20

Segreto professionale

In vigore dal 6 feb 1962
1. Le informazioni raccolte in applicazione degli possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste. 2. Fatte salve le disposizioni degli , la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri nonchè i loro funzionari ed altri agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi nei quali non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.
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