Art. 23

Regime transitorio applicabile alle decisioni delle autorità degli Stati membri

In vigore dal 6 feb 1962
1. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato nei confronti dei quali, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorità competente di uno Stato membro ha dichiarato inapplicabili in virtù dell'articolo 85, paragrafo 3 le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, non sono soggetti alla notificazione prevista dall'. La decisione dell'autorità competente dello Stato membro ha valore di dichiarazione ai sensi dell' ; la sua validità cessa al più tardi allo scadere del termine in essa fissato, senza poter superare una durata di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Si applicano le disposizioni dell', paragrafo 3. 2. La Commissione decide ai sensi dell', paragrafo 2 sulle domande di rinnovo delle decisioni di cui al paragrafo precedente.
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