Art. 9

Competenza

In vigore dal 6 feb 1962
1. Fatto salvo il controllo della decisione da parte della Corte di Giustizia, la Commissione ha competenza esclusiva per dichiarare inapplicabili in virtù dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1. 2. La Commissione è competente per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 e dell'articolo 86 del Trattato anche se non sono scaduti i termini per la notificazione, indicati nell', paragrafo 1 e nell', paragrafo 2. 3. Fino a quando la Commissione non abbia iniziato alcuna procedura a norma degli o 6, le autorità degli Stati membri restano competenti per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 e dell'articolo 86, in conformità all'articolo 88 del Trattato, anche se non sono scaduti i termini per la notificazione, indicati nell', paragrafo 1 e nell', paragrafo 2.
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