Capo II

Art. 9

Segreteria del Consiglio superiore della magistratura

In vigore dal 7 lug 1946
Al Consiglio superiore sono addetti due magistrati nominati dal presidente del Consiglio stesso. Di essi uno, avente grado di consigliere di Corte di appello o parificato, esercita le funzioni di segretario; l'altro, avente grado di consigliere di Corte di appello, ovvero di giudice o gradi rispettivamente parificati, esercita le funzioni di vice segretario. L'incarico ha la durata di un biennio, e non puo essere rinnovato, ed il magistrato cui è stato conferito non puo partecipare a scrutini se non decorsi due anni dalla cessazione di esso.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;511#art-9

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