Titolo II

Art. 14

Poteri di sorveglianza sui magistrati giudicanti

In vigore dal 7 lug 1946
Il primo presidente della Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati della Corte. Il primo presidente della Corte di appello esercita la sorveglianza sugli uffici del distretto comprese le sezioni distaccate e sui magistrati della Corte medesima, dei tribunali, delle preture e degli uffici di conciliazione del distretto e delle circoscrizioni delle sezioni distaccate. Il presidente della sezione distaccata esercita la sorveglianza sugli Uffici e sui magistrati giudicanti compresi nella circoscrizione della sezione. Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza, oltre che sugli uffici e sui magistrati del tribunale, anche su quelli del tribunale dei minorenni, delle preture, e degli uffici di conciliazione del circondario. Il pretore esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del suo ufficio e sui conciliatori del mandamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;511#art-14

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Poteri di sorveglianza sui magistrati giudicanti (Art. 14 Guarentigie della Magistratura.) — Testo vigente | Portale Normativo