Capo II
Art. 12
Competenza delle sezioni del Consiglio superiore
In vigore dal 7 lug 1946
La prima sezione del Consiglio superiore dà il parere circa la promozione di magistrati al grado di primo presidente di Corte di appello od equiparati, ed è altresì competente per i pareri concernenti i magistrati di grado superiore a consigliere di Cassazione.
La seconda sezione procede agli scrutini per le promozioni al grado di consigliere di Corte di cassazione e parificati, e dà i pareri concernenti i magistrati aventi grado di consigliere di Corte di appello o di Corte di cassazione e parificati.
La terza sezione procede agli scrutini per le promozioni in appello, e dà pareri concernenti i magistrati di grado non superiore a giudice o parificato.
Le sezioni unite del Consiglio superiore provvedono sui ricorsi avversi le deliberazioni delle sezioni semplici, nei casi ammessi dalla legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;511#art-12