Capo II

Art. 7

Composizione del Consiglio superiore

In vigore dal 29 feb 1956
Il Consiglio superiore della magistratura ha sede in Roma ed è composto dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione, che lo presiede, dal procuratore generale presso la stessa Corte, e da altri undici membri effettivi e sei supplenti, residenti in Roma. Dei componenti effettivi, cinque devono essere presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche o primi presidenti di Corte di appello o presidenti di sezioni di Cassazione, due procuratori generali di Corte d'appello o avvocati generali di Cassazione, tre consiglieri di Cassazione o magistrati giudicanti di grado equiparato ed uno sostituto procuratore generale di Cassazione o magistrati requirenti di grado equiparato. I componenti supplenti devono rivestire il grado di consigliere di Cassazione o parificato, ed appartenere quattro alla carriera giudicante e due alla requirente. La composizione del Consiglio superiore rimane invariata se taluno dei componenti, durante l'incarico, è promosso o passa dalla carriera giudicante alla requirente o viceversa.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;511#art-7

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