Titolo I›Capo I
Art. 4
Formalità per il parere del Consiglio superiore e dei Consigli giudiziari
In vigore dal 7 lug 1946
(Formalità per il parere del Consiglio superiore
e dei Consigli giudiziari)
Quando viene richiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti , della richiesta e dei motivi è data comunicazione all'interessato, il quale ha diritto di prendere visione e copia degli atti trasmessi al Consiglio superiore o al Consiglio giudiziario, e può presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.
Il Consiglio superiore e il Consiglio giudiziario non possono provvedere se non decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al precedente comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;511#art-4