Capo II
Art. 8
Eleggibilità dei componenti del Consiglio
In vigore dal 7 lug 1946
Salvo per quanto concerne i membri di diritto, i componenti del Consiglio superiore durano in carica per un biennio, e sono eletti dai consigli giudiziari delle varie Corti di appello, nonché da cinque magistrati della Corte di cassazione e da cinque magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, eletti rispettivamente dai magistrati della Corte e del Ministero suddetti.
Le modalià della elezione saranno stabilite con regolamento.
I magistrati che, per il numero dei suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono la numero non superiore a sei per gli effettivi e a due per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio, compatibilmente con il grado e le funzioni attribuiti, a norma dell primo comma dal presente articolo, ai componenti da sostituire.
Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che abbiano sostituito altri durante il biennio medesimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;511#art-8