Titolo II
Art. 13
Poteri di sorveglianza spettanti al Ministro
In vigore dal 7 lug 1946
Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza, su tutti gli uffici giudiziari, su tutti i giudici e su tutti i magistrati del pubblico ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;511#art-13