Capo II
Art. 10
Divieto di cumulo di incarichi
In vigore dal 7 lug 1946
Le cariche di componente del Consiglio superiore della magistratura e di componente della Corte disciplinare non sono cumulabili, meno che per i componenti di diritto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;511#art-10