Titolo I›Capo I
Art. 5
Collocamento a riposo per limiti di età
In vigore dal 7 lug 1946
Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.
Con successivo decreto saranno emanate le norme transitorie e di attuazione relative alla disposizione di cui al precedente comma, che avranno efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;511#art-5