Titolo ICapo I

Art. 1

Disposizione generale

In vigore dal 7 lug 1946
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262; Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 114; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . (Disposizione generale) I magistrati non possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure essere destinati ad altra sede o ad altre funzioni, se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;511#art-1

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