Titolo I›Capo I
Art. 1
Disposizione generale
In vigore dal 7 lug 1946
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;
Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 114;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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(Disposizione generale)
I magistrati non possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure essere destinati ad altra sede o ad altre funzioni, se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;511#art-1