Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo VII

Art. 64

(Art. 206 della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con l'ammenda da L. 50 (lire cinquanta) a lire 200 (lire duecento), chiunque: a) non provvede, entro il termine e nelle forme stabilite à sensi delle disposizioni contenute nel capo III di questo regolamento, al deposito e alla denuncia dell'opera, o inserisce nella denuncia indicazioni non rispondenti a verità; b) non consegna il programma fedele delle pubbliche esecuzioni all'ufficio incaricato dell'esazione del diritto demaniale, à sensi dell'; c) non presenti all'E.I.D.A. il rendiconto dell'edizione dell'opera di pubblico dominio, à sensi dell'; d) ometta di denunciare all'E.I.S.T. le opere drammatiche non musicali, collocate in paesi stranieri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-64

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(Art. 206 della legge). (Art. 64 Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.) — Testo vigente | Portale Normativo