Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo VIII

Art. 66

(Art. 198 della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
Il Ministero della cultura popolare ripartisce annualmente la somma di L. 1.000.000, stanziata a norma dell'art. 198 della legge, fra le Casse delle Associazioni sindacali di assistenza e di previdenza degli autori e scrittori e dei musicisti, sulla base delle proposte della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.
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