Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo VIII

Art. 67

(Art. 109 2° comma, della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
Gli Enti intermediari di diritto privato, che esercitano, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, diritti relativi alle facoltà esclusive di autore elencate nel primo comma dell'art. 180 della legge, hanno facoltà di regolare con l'E.I.D.A. attraverso diretti accordi le modalità per l'ulteriore funzionamento degli Enti intermediari suddetti e per la cessazione della loro attività. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia Il Ministro per la cultura popolare Pavolini
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(Art. 109 2° comma, della legge). (Art. 67 Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.) — Testo vigente | Portale Normativo