Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo VI
Art. 63
In vigore dal 18 dic 1942
Il pubblico ufficiale e il funzionario autorizzato a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti nell'art. 164 n. 3 della legge, sono il presidente dell'Ente di diritto pubblico e i funzionari all'uopo designati, secondo le norme statutarie dell'Ente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-63