Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo VI
Art. 61
(Articoli 183 e 184 della legge).
In vigore dal 18 dic 1942
Il Consiglio direttivo dell'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.) è nominato dal Ministro per la cultura popolare che provvede altresì con suo decreto nomina del presidente del Consiglio stesso.
I bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'Ente sono trasmessi annualmente, dopo l'approvazione del Consiglio direttivo, al Ministero della cultura popolare per l'approvazione definitiva.
L'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.) deve mensilmente trasmettere al Ministro per la cultura popolare l'elenco delle opere drammatiche, non musicali, collocate in Italia, nonché l'elenco delle opere drammatiche italiane, non musicali, collocate all'estero, ai sensi dell'art. 184 della legge, fornendo altresì per ciascuna opera le indicazioni richieste dal Ministero della cultura popolare.
Storico versioni
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