Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo VI

Art. 62

(Articoli 183 e 184 della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
Il servizio di esazione dei diritti di rappresentazione sulle opere collocate, à sensi dell'art. 183 della legge, è attribuito, in via esclusiva, all'E.I.D.A. L'Ente stesso, a mezzo delle proprie rappresentanze all'estero o attraverso le società estere, provvede alla esazione dei diritti riflettenti le opere collocate, à sensi dell'art. 184 della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-62

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