Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo VI
Art. 58
(Art. 180 della legge).
In vigore dal 18 dic 1942
L'E.I.D.A. che, à sensi e per gli effetti dell'art. 180 della legge, esercita in via esclusiva, sia in Italia che all'estero, l'attività di intermediario per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere letterarie, teatrali e musicali, deve pubblicare nel suo bollettino l'elenco dei paesi stranieri nei quali esso svolge la sua attività, ai sensi del terzo comma del suddetto art. 180 della legge, e le limitazioni e le condizioni alle quali tale attività di rappresentanza è sottoposta.
La pubblicazione suddetta è comunicata al Ministero della cultura popolare.
Storico versioni
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