Art. 1
In vigore dal 18 dic 1942
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
Veduto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, d'intesa coi Ministri per gli affari esteri, per l'interno, col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e con quelli per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e del farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 maggio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Pavolini - Ciano
Vidussoni - Teruzzi - Grandi
- Di Revel - Bottai - Gorla
- Pareschi - Host Venturi -
Ricci - Riccardi
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, foglio 63. - MANCINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rd-1