Art. 64 · (Art. 206 della legge).
Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo VII

Art. 64

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(Art. 206 della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con l'ammenda da L. 50 (lire cinquanta) a lire 200 (lire duecento), chiunque: a) non provvede, entro il termine e nelle forme stabilite à sensi delle disposizioni contenute nel capo III di questo regolamento, al deposito e alla denuncia dell'opera, o inserisce nella denuncia indicazioni non rispondenti a verità; b) non consegna il programma fedele delle pubbliche esecuzioni all'ufficio incaricato dell'esazione del diritto demaniale, à sensi dell'; c) non presenti all'E.I.D.A. il rendiconto dell'edizione dell'opera di pubblico dominio, à sensi dell'; d) ometta di denunciare all'E.I.S.T. le opere drammatiche non musicali, collocate in paesi stranieri.
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