Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo VII
Art. 64
64 / 67(Art. 206 della legge).
In vigore dal 18 dic 1942
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con l'ammenda da L. 50 (lire cinquanta) a lire 200 (lire duecento), chiunque:
a) non provvede, entro il termine e nelle forme stabilite à sensi delle disposizioni contenute nel capo III di questo regolamento, al deposito e alla denuncia dell'opera, o inserisce nella denuncia indicazioni non rispondenti a verità;
b) non consegna il programma fedele delle pubbliche esecuzioni all'ufficio incaricato dell'esazione del diritto demaniale, à sensi dell';
c) non presenti all'E.I.D.A. il rendiconto dell'edizione dell'opera di pubblico dominio, à sensi dell';
d) ometta di denunciare all'E.I.S.T. le opere drammatiche non musicali, collocate in paesi stranieri.
Storico versioni
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