Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo V

Art. 51

(Art. 175 della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
Chi dirige l'esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura ha l'obbligo anche ai fini del controllo sulle esecuzioni di opere soggette al pagamento del diritto demaniale di redigere per iscritto, prima della esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere o dei brani staccati di opere musicali o delle brevi composizioni effettivamente eseguite o rappresentate e di consegnarlo o di trasmetterlo all'ufficio incaricato dell'esazione del diritto o a persona da tale ufficio incaricata, al più tardi entro il giorno successivo allo spettacolo o trattenimento. Per quanto riguarda i programmi radiofonici, il termine di presentazione è determinato mediante accordi fra l'ente esercente e l'ufficio incaricato della esazione del diritto demaniale. Agli effetti del controllo sulle esecuzioni pubbliche delle opere suddette registrate sulle pellicole in programmazione in spettacoli cinematografici, il produttore o il concessionario per le pellicole originariamente di produzione straniera, ha l'obbligo di comunicare all'ente incaricato dell'esazione del diritto, al momento della prima programmazione, l'elenco di ogni composizione musicale registrata sulla pellicola. Gli esercenti di spettacoli cinematografici hanno poi l'obbligo di comunicare al detto ente il programma con la semplice indicazione del titolo del film e della ditta produttrice o concessionaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-51

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