Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo IV

Art. 46

(Articoli 153 e 154 della legge).

In vigore dal 5 mar 2008
1. La SIAE, ricevuta la dichiarazione di cui all', ne restituisce copia al dichiarante con l'indicazione della data di ricezione. 2. La SIAE, avvalendosi anche della collaborazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP), cura la tenuta di un separato elenco contenente le generalità degli autori e dei loro aventi causa ed il relativo domicilio, ove conosciuti. A tale fine, gli autori o i loro aventi causa comunicano alla SIAE le proprie generalità, il domicilio e le eventuali variazioni di quest'ultimo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-46

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(Articoli 153 e 154 della legge). (Art. 46 Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.) — Testo vigente | Portale Normativo