Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo III
Art. 42
In vigore dal 18 dic 1942
L'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica provvede a dar notizia nel suo bollettino delle opere depositate, nonché degli atti registrati à sensi degli di questo regolamento.
Nel bollettino dell'ufficio è anche inserita l'indicazione dei decreti di espropriazione emanati à sensi dell'art. 113 della legge, e ogni altro annunzio o notizia da pubblicarsi a norma di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-42