Art. 42
Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo III

Art. 42

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In vigore dal 18 dic 1942
L'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica provvede a dar notizia nel suo bollettino delle opere depositate, nonché degli atti registrati à sensi degli di questo regolamento. Nel bollettino dell'ufficio è anche inserita l'indicazione dei decreti di espropriazione emanati à sensi dell'art. 113 della legge, e ogni altro annunzio o notizia da pubblicarsi a norma di legge.
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