Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo III

Art. 38

(Art. 113 della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
Il decreto di espropriazione, previsto nell'art. 113 della legge, è registrato nella parte quarta del registro generale pubblico, a cura dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Il decreto, qualora l'opera risulti registrata, deve essere anche annotato in margine alla registrazione. Il Ministero della cultura popolare provvede a pubblicare notizia del decreto di espropriazione nel bollettino dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.
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