Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo III
Art. 38
38 / 67(Art. 113 della legge).
In vigore dal 18 dic 1942
Il decreto di espropriazione, previsto nell'art. 113 della legge, è registrato nella parte quarta del registro generale pubblico, a cura dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Il decreto, qualora l'opera risulti registrata, deve essere anche annotato in margine alla registrazione.
Il Ministero della cultura popolare provvede a pubblicare notizia del decreto di espropriazione nel bollettino dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-38