Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo III
Art. 34
(Articolo 103 e seguenti della legge).
In vigore dal 18 dic 1942
La dichiarazione che accompagna l'esemplare dell'opera da depositare presso l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica à sensi del precedente , deve contenere le seguenti indicazioni per le particolari categorie di opere sottoelencate.
a) Riviste e giornali:
1) titolo della rivista o giornale; 2) carattere e periodicità della pubblicazione; 3) nome, domicilio e nazionalità del direttore, dell'editore e dello stampatore; 4) luogo della pubblicazione; 5) come e domicilio di chi effettua il deposito.
b) Opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative e similari, disegni ed opere dell'architettura:
1) titolo dell'opera; 2) nome dell'autore o suo pseudonimo e sua nazionalità; 3) data di pubblicazione dell'opera; 4) nome e domicilio di chi effettua il deposito.
c) Opere cinematografiche:
1) titolo dell'opera; 2) nome degli autori o loro pseudonimi;
3) nome o pseudonimo dei principali interpreti; 4) nome, domicilio e nazionalità del produttore; 5) data e luogo della produzione e della prima proiezione pubblica; 6) metraggio della pellicola; 7) come e domicilio di chi effettua il deposito.
d) Per i dischi fonografici o apparecchi analoghi sui quali si intende esercitare i diritti previsti nel capo primo del titolo secondo della legge, per le fotografie indicate nel secondo comma dell'art. 92 della legge, per i semplici documentari cinematografici, per i lavori dell'ingegneria od altri lavori analoghi indicati nell'articolo 99 della legge, la dichiarazione deve essere effettuata, rispettivamente, a norma degli di questo regolamento.
La dichiarazione, per ogni altra categoria di opere, deve contenere le indicazioni seguenti:
1) titolo dell'opera; 2) nome e nazionalità dell'autore o suo pseudonimo; 3) nome, nazionalità e domicilio del pubblicatore, dello stampatore o del produttore; 4) anno e luogo di edizione o di fabbricazione; 5) nome e domicilio di chi effettua il deposito.
Per le opere di pubblico spettacolo e per le opere musicali occorre indicare anche la data e il luogo della prima pubblica esecuzione o rappresentazione.
Le indicazioni suddette debbono essere completate, trattandosi di deposito di opere di elaborazione, ai sensi dell' della legge, con i dati riguardanti l'opera originale. In particolare, per le traduzioni da altra lingua o dialetto, debbono essere anche indicate la lingua o dialetto dell'opera originale.
Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere difformi da quelle apposte sugli esemplari dell'opera cui esse si riferiscono.
La dichiarazione può essere contenuta in uno stesso foglio per serie di opere dello stesso genere.
Storico versioni
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