Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo III
Art. 32
(Articoli 103, 104 e 105 della legge).
In vigore dal 18 dic 1942
La presentazione all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica dell'esemplare dell'opera per il deposito stabilito dall'art. 105 della legge, si effettua come segue per le seguenti categorie di opere.
Per tutti i giornali quotidiani e per le riviste, con la presentazione di almeno un numero di essi ogni anno.
Per le opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, per i disegni e per le opere dell'architettura, con la presentazione di un esemplare della riproduzione fotografica dell'opera, atta ad individuarla.
Per le opere cinematografiche, con la presentazione di un esemplare della sceneggiatura corrispondente al film prodotto e di fotografie o diapositive sufficienti ad individuare l'opera.
Per le opere di pubblico spettacolo e per le opere musicali quando non siano pubblicate per le stampe, con la presentazione di un esemplare dell'opera.
Per le opere drammatico-musicali e sinfoniche di cui non sia stampata la partitura per orchestra, con la presentazione di una riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
Per le opere registrate su apparecchi meccanici, ai termini della sezione quinta del capo quarto del titolo primo della legge, con la presentazione del catalogo del produttore.
Per i dischi fonografici ed altri apparecchi analoghi, sui quali si intenda esercitare i diritti previsti nel capo primo del titolo secondo della legge, con la presentazione di un esemplare conforme alla matrice originale.
Per le fotografie indicate nel secondo comma dell'art. 92 della legge, con la presentazione di un esemplare della fotografia stessa.
Per i semplici documentari di cui all', secondo comma, di questo regolamento, con la presentazione di una sommaria descrizione del film, accompagnata da fotografie o diapositive sufficienti ad individuarlo.
Per i progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi al fine previsto nel primo comma dell'art. 99 della legge, con la presentazione del piano o disegno e della descrizione del lavoro, da cui risulti la soluzione originale costituita dal progetto.
Per i bozzetti di scene teatrali indicati nell'art. 86 della legge, con la presentazione di fotografie o di disegni in modo che se ne possa ricostruire l'immagine completa.
Storico versioni
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