Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo III
Art. 30
(Art. 103 della legge).
In vigore dal 18 dic 1942
Il registro pubblico generale delle opere protette, previsto dall'art. 103 della legge, è tenuto dall'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, istituito presso il Ministero della cultura popolare.
Il registro è composto di quattro parti.
La prima parte riguarda le opere contemplate nel titolo primo della legge.
La seconda parte riguarda le opere contemplate nel titolo secondo della legge.
La terza parte riguarda le opere straniere le quali, à sensi dell'art. 188 della legge, sono sottoposte a formalità equivalenti a quelle cui sono sottoposte le opere italiane nello stato straniero.
La quarta parte contiene le registrazioni degli atti indicati nell'art. 104 della legge, dei provvedimenti di espropriazione dei diritti spettanti all'autore, à sensi dell'art. 113 della legge, e delle dichiarazioni di ritiro dell'opera dal commercio.
Le registrazioni sono progressive per ognuna delle quattro parti sopraindicate e per ciascuna delle opere o degli atti o dei provvedimenti ivi registrati.
L'ufficio cura la tenuta di schedari per genere di opere sulla base delle registrazioni effettuate. Le schede sono classificate per nome di autore o di produttore e per titoli di opere.
Storico versioni
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