Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo II

Art. 25

(Articoli 80 e 84 della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
La misura e i criteri di determinazione e di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatico-letterarie e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, à sensi degli articoli 80 e 84 della legge, nonché le modalità della loro esazione e del pagamento agli aventi diritto, sono stabiliti dal Ministro per la cultura popolare, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in adunanza generale. Con provvedimento del Ministro per la cultura popolare, l'accertamento e la riscossione dei compensi potranno essere affidati all'E.I.D.A. o ad altro ente pubblico appositamente costituito. I compensi vengono stabiliti come sopra in quanto non sia diversamente pattuito tra le parti ovvero stabilito con norme economiche corporative o da contratti collettivi di lavoro. Restano ferme, per quanto concerne la radiodiffusione da luoghi pubblici, le disposizioni della legge 14 giugno 1928, n. 1352.
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(Articoli 80 e 84 della legge). (Art. 25 Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.) — Testo vigente | Portale Normativo