Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo II

Art. 23

(Art. 73 della legge).

In vigore dal 3 nov 1974
La misura del compenso dovuto, ai sensi dell'art. 73 della legge, da chi utilizza a scopo di lucro il disco o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale. Con la stessa procedura sono determinate le quote e le modalità di ripartizione con gli artisti interpreti o esecutori del suddetto compenso. Le norme di cui sopra sono applicabili in quanto non diversamente stabilito tra le parti.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-23

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(Art. 73 della legge). (Art. 23 Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.) — Testo vigente | Portale Normativo