Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo II
Art. 23
(Art. 73 della legge).
In vigore dal 3 nov 1974
La misura del compenso dovuto, ai sensi dell'art. 73 della legge, da chi utilizza a scopo di lucro il disco o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale.
Con la stessa procedura sono determinate le quote e le modalità di ripartizione con gli artisti interpreti o esecutori del suddetto compenso.
Le norme di cui sopra sono applicabili in quanto non diversamente stabilito tra le parti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-23