Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo II

Art. 18

(Art. 56 della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
Il tentativo di conciliazione previsto dall' della legge, relativo ai giudizi per la determinazione del compenso all'autore dell'opera radiodiffusa, è esperito dalle associazioni sindacali che rappresentano le categorie cui appartengono gli interessati. Si applicano, in tale caso, le norme contenute negli articoli 430 a 433 del Codice di procedura civile, approvato con R. decreto 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1443.
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