Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo II
Art. 17
(Art. 47 della legge).
In vigore dal 18 dic 1942
Il collegio di tecnici indicato nel secondo comma dell' della legge è costituito in conformità delle disposizioni contenute nei successivi .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-17