Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo II

Art. 19

(Art. 58 della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
La misura del compenso dovuto ai sensi dell' della legge per le esecuzioni nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi muniti di altoparlante è determinata con accordi fra l'E.I.D.A. e, rispettivamente, le competenti Federazioni nazionali fasciste degli alberghi e turismo e dei pubblici esercizi o degli industriali dello spettacolo. In caso di dissenso provvede il Ministro per la cultura popolare con suo decreto. Riguardo alla durata, alla rinnovazione, alla revisione e alla validità dell'accordo, fino alla stipulazione di nuovi accordi, si applicano le norme dei comma terzo e quarto dell' di questo regolamento. Le modalità per la riscossione del compenso saranno concordate tra l'E.I.D.A. e le associazioni sindacali competenti à sensi del primo comma, previa autorizzazione dei Ministeri competenti.
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