Art. 19 · (Art. 58 della legge).
Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo II

Art. 19

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(Art. 58 della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
La misura del compenso dovuto ai sensi dell' della legge per le esecuzioni nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi muniti di altoparlante è determinata con accordi fra l'E.I.D.A. e, rispettivamente, le competenti Federazioni nazionali fasciste degli alberghi e turismo e dei pubblici esercizi o degli industriali dello spettacolo. In caso di dissenso provvede il Ministro per la cultura popolare con suo decreto. Riguardo alla durata, alla rinnovazione, alla revisione e alla validità dell'accordo, fino alla stipulazione di nuovi accordi, si applicano le norme dei comma terzo e quarto dell' di questo regolamento. Le modalità per la riscossione del compenso saranno concordate tra l'E.I.D.A. e le associazioni sindacali competenti à sensi del primo comma, previa autorizzazione dei Ministeri competenti.
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