Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo II
Art. 21
(Art. 64 della legge).
In vigore dal 18 dic 1942
Le condizioni per le concessioni in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della Discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero, compresa la misura dei compensi per diritti di autore, sono stabilite dal Ministro per la cultura popolare, su conforme parere della commissione costituita a termini dell' della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente norme per il riordinamento della Discoteca di Stato.
Il parere della commissione deve essere trasmesso, prima della decisione, al Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
Storico versioni
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