Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo I
Art. 3
(Art. 45 della legge).
In vigore dal 18 dic 1942
Il nome o la denominazione sociale del produttore, agli effetti del secondo comma dell' della legge, deve essere apposto, con la indicazione della sede dell'impresa produttrice, sulla pellicola cinematografica originale e sulle copie destinate alla pubblica proiezione.
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