Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo I
Art. 5
(Art. 55 della legge).
In vigore dal 18 dic 1942
La radiodiffusione differita di un'opera registrata a termini dell' della legge, deve intendersi consentita per un periodo di quindici giorni, decorrenti, nel caso di recitazione, rappresentazione od esecuzione pubblica, dalla data in cui essa abbia avuto luogo, o, nel caso di recitazione, rappresentazione od esecuzione effettuata negli studi dell'ente esercente, dalla prima radiodiffusione.
Per quanto riguarda le trasmissioni di propaganda dirette all'estero il termine predetto è di tre mesi.
Nei suddetti periodi di quindici giorni e di tre mesi la radiodiffusione differita può effettuarsi anche più volte per una medesima registrazione, sempre che sussistano necessità orarie o tecniche, à termini dell' della legge.
L'ente esercente, comunicando agli organi competenti i programmi delle opere radiodiffuse, ai fini del controllo del numero delle radiodiffusioni differite, specificherà quali di dette radiodiffusioni debbano considerarsi differite.
Storico versioni
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