Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo I
Art. 10
(Art. 92, 2° comma della legge).
In vigore dal 18 dic 1942
Chi intende riservarsi i diritti previsti dall'art. 92, secondo comma, della legge, sulle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o di spiccato valore artistico o aventi carattere tecnico-scientifico, deve presentare all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, una dichiarazione in doppio originale, sottoscritta da lui o da un suo procuratore, per le fotografie per le quali egli intende fare la detta riserva. Questa dichiarazione deve essere formulata secondo l'allegato modulo C.
Lo stesso obbligo incombe a chi intenda riservarsi analoghi diritti sui semplici documentari cinematografici che rispondano ai requisiti di cui all'art. 92, secondo comma della legge. Per ogni documentario deve essere presentata una dichiarazione conforme all'allegato modulo D.
Alla dichiarazione di cui al primo e secondo comma di questo articolo deve essere unito un esemplare di ciascuna fotografia e, per i documentari di cui sopra, una sommaria descrizione del film accompagnata da fotografia o diapositive, conformemente all' del presente regolamento.
È applicabile la disposizione del terzo comma del precedente .
Storico versioni
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