Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo I
Art. 11
(Art. 99 della legge).
In vigore dal 18 dic 1942
Chi, a sensi dell'art. 99 della legge, intende riservarsi il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro, deve presentare all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, una dichiarazione, in doppio originale, sottoscritta da lui o da un suo procuratore per ciascun progetto tecnico per il quale intende fare la riserva. Questa dichiarazione deve essere formulata secondo il modulo E allegato a questo regolamento.
Alla dichiarazione deve essere unita per il deposito una copia del piano o disegno del progetto.
È applicabile la disposizione del terzo comma del precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-11