Art. 11 · (Art. 99 della legge).
Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo I

Art. 11

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(Art. 99 della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
Chi, a sensi dell'art. 99 della legge, intende riservarsi il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro, deve presentare all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, una dichiarazione, in doppio originale, sottoscritta da lui o da un suo procuratore per ciascun progetto tecnico per il quale intende fare la riserva. Questa dichiarazione deve essere formulata secondo il modulo E allegato a questo regolamento. Alla dichiarazione deve essere unita per il deposito una copia del piano o disegno del progetto. È applicabile la disposizione del terzo comma del precedente .
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