Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo I
Art. 13
(Art. 142 della legge).
In vigore dal 18 dic 1942
La notificazione da parte dell'autore del suo intendimento di ritirare l'opera dal commercio, à sensi e per gli effetti dell'art. 142 della legge, è fatta nei riguardi delle persone alle quali egli ha ceduti i diritti sull'opera, mediante comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nei confronti del Ministero della cultura popolare la notificazione è costituita da una dichiarazione, in doppio originale, presentata all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, personalmente o per mezzo di procuratore munito di procura speciale.
Nella dichiarazione debbono indicarsi:
a) il nome e la residenza dell'autore;
b) lo pseudonimo, nel caso di opera pseudonima;
c) il nome e la sede della impresa stampatrice, editrice o produttrice;
d) la data di pubblicazione dell'opera;
e) il numero d'ordine del deposito eseguito;
f) ogni altro elemento atto ad identificare l'opera.
Alla dichiarazione deve unirsi la prova della notificazione effettuata ai cessionari.
L'ufficio registra nella parte quarta del registro generale pubblico previsto dall'art. 103 della legge e dall' di questo regolamento il contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della sua presentazione e il numero d'ordine assegnatole e restituisce il secondo esemplare, in cui è certificata l'eseguita registrazione con le indicazioni suddette. La dichiarazione è anche annotata nella parte prima e nella parte terza del registro, qualora l'opera risulti depositata. Notizia della dichiarazione è pubblicata nel bollettino dell'ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-13