Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo II

Art. 16

(Art. 46 della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
La misura del compenso separato per la esecuzione pubblica, a mezzo della proiezione della pellicola sonora, delle composizioni musicali o delle parole che le accompagnano, inserite nelle opere cinematografiche, à sensi dell' della legge, è determinata con accordi generali e periodici tra l'E.I.D.A. e le associazioni sindacali competenti della Confederazione dei professionisti e artisti e della Confederazione degli industriali. In caso di dissenso provvede il Ministro per la cultura popolare con suo decreto. Gli accordi, salvo che non sia diversamente stabilito, hanno la durata di un anno dalla data della loro stipulazione. Qualora tre mesi prima della scadenza dell'anno non ne sia stata chiesta la revisione, s'intendono rinnovati per eguale periodo. La revisione può essere chiesta da uno degli enti indicati nel primo comma. Salvo il caso previsto nel secondo comma, gli accordi continuano ad aver vigore, anche se ne sia stata chiesta la revisione, fino a che non siano sostituiti da nuovi accordi.
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(Art. 46 della legge). (Art. 16 Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.) — Testo vigente | Portale Normativo