Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo I
Art. 2
(Art. 28 della legge).
In vigore dal 18 dic 1942
La rivelazione del nome, agli effetti dell'acquisto del beneficio della durata normale dei diritti su un'opera anonima o pseudonima, à sensi dell' della legge, deve essere fatta con una dichiarazione, in doppio esemplare, inviata all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso il Ministero della cultura popolare.
La dichiarazione, redatta in conformità dell'allegato modulo A, deve essere sottoscritta dall'autore o dalle persone indicate nel primo comma dell' della legge o da un procuratore speciale e deve contenere la indicazione:
a) dello pseudonimo, se fu usato;
b) del titolo dell'opera;
c) dell'editore o di chi abbia comunque resa pubblica l'opera;
d) della data di pubblicazione;
e) di ogni altro elemento atto a identificare l'opera.
L'ufficio restituisce al dichiarante un esemplare della dichiarazione con il visto che attesta l'avvenuta presentazione. La dichiarazione è annotata nel registro pubblico generale previsto dall'art. 103 della legge, dopochè l'opera sia stata depositata, e di essa è inserita notizia nel bollettino dell'ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-2