Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo I

Art. 2

(Art. 28 della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
La rivelazione del nome, agli effetti dell'acquisto del beneficio della durata normale dei diritti su un'opera anonima o pseudonima, à sensi dell' della legge, deve essere fatta con una dichiarazione, in doppio esemplare, inviata all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso il Ministero della cultura popolare. La dichiarazione, redatta in conformità dell'allegato modulo A, deve essere sottoscritta dall'autore o dalle persone indicate nel primo comma dell' della legge o da un procuratore speciale e deve contenere la indicazione: a) dello pseudonimo, se fu usato; b) del titolo dell'opera; c) dell'editore o di chi abbia comunque resa pubblica l'opera; d) della data di pubblicazione; e) di ogni altro elemento atto a identificare l'opera. L'ufficio restituisce al dichiarante un esemplare della dichiarazione con il visto che attesta l'avvenuta presentazione. La dichiarazione è annotata nel registro pubblico generale previsto dall'art. 103 della legge, dopochè l'opera sia stata depositata, e di essa è inserita notizia nel bollettino dell'ufficio.
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(Art. 28 della legge). (Art. 2 Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.) — Testo vigente | Portale Normativo