Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo II
Art. 26
(Art. 81 della legge).
In vigore dal 18 dic 1942
L'accertamento tecnico, relativo all'autorizzazione della riproduzione dell'opera dell'attore, interprete o artista esecutore, à sensi del comma secondo dell'articolo 81 della legge, è fatto in conformità delle norme contenute negli di questo regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-26