Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo III
Art. 31
(Art. 105 della legge).
In vigore dal 18 dic 1942
Il deposito delle opere, à sensi dell'art. 105 della legge e per gli effetti del successivo art. 106 della legge, si effettua per tutte le opere, ad eccezione di quelle contemplate nell' di questo regolamento, con la presentazione all'ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica di un esemplare dell'opera, accompagnato da una dichiarazione, in doppio originale nei modi indicati nel successivo .
L'ufficio inserisce nel registro generale, previsto nell'art. 103 della legge, il contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della sua presentazione e il numero d'ordine assegnatole nella relativa parte del registro, à sensi dell' di questo regolamento, e conserva nei suoi archivi gli esemplari delle opere, apponendovi il numero di registrazione. Restituisce, quindi, a chi effettua il deposito, un originale della dichiarazione, certificando in esso l'eseguita registrazione, con le indicazioni suddette.
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