Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo II
Art. 26
26 / 67(Art. 81 della legge).
In vigore dal 18 dic 1942
L'accertamento tecnico, relativo all'autorizzazione della riproduzione dell'opera dell'attore, interprete o artista esecutore, à sensi del comma secondo dell'articolo 81 della legge, è fatto in conformità delle norme contenute negli di questo regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-26