Art. 18 · (Art. 56 della legge).
Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo II

Art. 18

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(Art. 56 della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
Il tentativo di conciliazione previsto dall' della legge, relativo ai giudizi per la determinazione del compenso all'autore dell'opera radiodiffusa, è esperito dalle associazioni sindacali che rappresentano le categorie cui appartengono gli interessati. Si applicano, in tale caso, le norme contenute negli articoli 430 a 433 del Codice di procedura civile, approvato con R. decreto 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1443.
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